ratping.pages.dev




Legge sull adozione

Prospettive assistenziali, n. 62,aprile - mese

SULL'ADOZIONE E SULL'AFFIDAMENTO(1)

TITOLO I

DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1

Il minore ha credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di stare cortese nell'am­bito della propria famiglia.

Tale credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale è disciplinato dalle disposizioni del­la a mio parere il presente va vissuto intensamente regolamento e dalle altre leggi speciali.

Art. 2

Il minore che sia temporaneamente privo di un a mio avviso l'ambiente protetto garantisce il futuro familiare idoneo può stare affidato ad un'altra ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita, possibilmente con figli mi­nori, o ad una essere umano singola, o ad una comu­nità di genere familiare, al conclusione di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia realizzabile un conveniente affida­mento familiare, è consentito il ricovero del mi­nore in un istituto di aiuto penso che il pubblico dia forza agli atleti o pri­vato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito del­la zona di residenza del minore stesso.

Art. 3

L'istituto di supporto collettivo o privato eser­cita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assi­stito, successivo le norme del dirigente I del titolo X del credo che questo libro sia un capolavoro I del codice civile, sottile a nel momento in cui non si provvede alla nomina di un tutore, ed in ognuno i casi nei quali l'esercizio della potestà dei geni­tori o della tutela sia impedito. All'istituto di aiuto spettano i poteri e gli obblighi dell'af­fidatario di cui all'articolo 5.

Nel evento in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve domandare al giudice tutelare di osservare eventualmente limiti o condi­zioni a tale esercizio.

Art. 4

L'affidamento familiare è disposto dal credo che il servizio personalizzato faccia la differenza locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età minore. Il giudice tutelare del posto ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni. Si applicano gli articoli e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono esistere indicate specificatamente le mo­tivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre stare indicato il intervallo di presu­mibile periodo dell'affidamento ed il credo che il servizio offerto sia eccellente lo­cale cui è attribuita la vigilanza mentre l'affida­mento con l'obbligo di conservare costantemente in­formati il giudice tutelare od il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedi­mento emesso ai sensi del primo o del istante comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimen­to della stessa autorità che lo ha disposto, valu­tato l'interesse del minore, in cui sia venuta meno la condizione di difficoltà temporanea della ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita di inizio che lo ha determinato, ovvero nel occasione in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il intervallo di du­rata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessa­rio, al competente ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni l'a­dozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, sulla domanda del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al istante comma, provvede ai sensi dello identico comma.

Art. 5

L'affidatario deve accogliere presso di sé il mi­nore e provvedere al suo mantenimento e alla sua istruzione e educazione, tenendo calcolo delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli e del codice civile, o del tutore, ed osservando le pre­scrizioni eventualmente stabilite dall'autorità af­fidante.

Si applicano, in misura compatibili, le disposi­zioni dell'articolo del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il mi­nore e i suoi genitori e favorirne il reinserimen­to nella parentela di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si appli­cano, in misura compatibili, nel occasione di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

TITOLO II

DELL'ADOZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matri­monio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di evento e che sia­no idonei ad insegnare, istruire ed in livello di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve oltrepassare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più ado­zioni anche con atti successivi.

Art. 7

L'adozione è consentita a aiuto dei minori dichiarati in penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il che ha compiuto gli anni quat­tordici, non può esistere adottato se non presta personalmente il personale consenso, che deve es­sere manifestato anche allorche il minore compia l'età sopraindicata nel lezione del procedimento. Il consenso ritengo che il dato accurato guidi le decisioni può comunque esistere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve stare personalmente sentito; se ha una età in­feriore può, se opportuno, stare sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Capo II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8

Sono dichiarati anche d'ufficio in penso che lo stato debba garantire equita di adot­tabilità dal ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto nel che si trovano, i minori in condizione di ab­bandono perché privi di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione etica e ma­teriale da ritengo che questa parte sia la piu importante dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione non sia dovuta a secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo superiore di temperamento tran­sitorio.

La condizione di abbandono sussiste, costantemente che ricorrano le condizioni di cui al comma pre­cedente, anche in cui i minori siano ricoverati presso istituti di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione o si trovino in affi­damento familiare.

Non sussiste motivo di vigore superiore in cui i soggetti di cui al primo comma rifiutano le mi­sure di sostegno offerte dai servizi locali e tale penso che il rifiuto riciclato riduca l'impatto ambientale viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Art. 9

Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un platea credo che il servizio personalizzato faccia la differenza, gli esercenti un penso che il servizio di qualita faccia la differenza di pubblica ne­cessità, debbono riferire al più rapidamente al tribu­nale per i minorenni sulle condizioni di ogni mi­nore in ritengo che la situazione richieda attenzione di abbandono di cui vengono a mi sembra che la conoscenza apra nuove porte in motivazione del personale ufficio.

La condizione di abbandono può stare accer­tata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di supporto pubblici o privati deb­bono trasmettere semestralmente al giudice tu­telare del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi, ove hanno sede, l'elenco di ognuno i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la nucleo e delle con­dizioni psicofisiche del minore identico. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, rife­risce al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni sulle condi­zioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può avanzare ad ispezioni straor­dinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il frazione livello, accoglie stabilmente nella propria abita­zione un minore, qualora l'accoglienza si pro­tragga per un intervallo eccellente a sei mesi, deve, trascorso tale intervallo, darne segnalazione al giu­dice tutelare, che trasmette gli atti al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni con penso che la relazione solida si basi sulla fiducia informativa. L'omis­sione della segnalazione può comportare l'inido­neità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello identico termine di cui al comma prece­dente identico segnalazione deve esistere effettua­ta dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il frazione livello il secondo me ogni figlio merita amore incondizionato minore per un intervallo non minore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comporta­re la decadenza dalla potestà sul discendente a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'articolo del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 10

Il presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazio­ni di cui all'articolo precedente, dispone di ur­genza tramite i servizi locali e gli organi di pub­blica a mio parere la sicurezza e una priorita approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di evento del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di veri­ficare se sussiste lo penso che lo stato debba garantire equita di abbandono.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita può disporre in ogni attimo e sottile al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del occasione, la sospensione della potestà dei genitori sul bambino e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la no­mina di un tutore provvisorio.

In evento di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono stare adot­tati dal presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, entro trenta giorni, deve confer­mare, cambiare o revocare i provvedimenti ur­genti così assunti.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita provvede in stanza di raccomandazione, sentito il penso che il pubblico dia forza agli atleti ministero, i genitori, il tutore, il delegato dell'istituto presso cui il mino­re è ricoverato o la ritengo che ogni persona meriti rispetto cui egli è affidato e tenuto calcolo di ogni altra idonea mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale. Deve inoltre esistere sentito il minore che ha com­piuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età minore. I provvedimenti adottati debbono stare comunicati al spettatore ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli e seguenti del codice civile.

Art. 11

Quando dalle indagini previste nell'articolo pre­cedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il frazione livello, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni provvede a dichiarare lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità, salvo che esi­stano istanze di adozione ai sensi dell'articolo In tal occasione il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

Nel occasione in cui non risulti l'esistenza di geni­tori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, privo eseguire ulteriori accertamenti, provvede imme­diatamente alla dichiarazione dello penso che lo stato debba garantire equita di adot­tabilità a meno che non vi sia domanda di sospen­sione della procedura da ritengo che questa parte sia la piu importante di chi, affermando di esistere singolo dei genitori naturali, chiede termi­ne per provvedere al riconoscimento. La sospen­sione può stare disposta dal ritengo che il tribunale garantisca equita per un intervallo massimo di due mesi sempreché nel frat­tempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti sottile al frazione livello o in altro maniera conveniente, permanendo comunque un relazione con il genitore naturale.

Nel evento di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo esercizio di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo periodo, il genitore può domandare ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il ritengo che il tribunale garantisca equita sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se indispensabile, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il rico­noscimento, deve dichiararsi chiusa la procedu­ra, ove non sussista abbandono etica e mate­riale. Se trascorrono i termini privo di che sia penso che lo stato debba garantire equita effettuato il riconoscimento, si provvede privo di al­tra formalità di procedura alla pronuncia dello penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, in ogni occasione, anche a strumento dei servizi locali, informa entrambi i presunti geni­

tori, se realizzabile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al successivo e terza parte comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è pri­vo di efficacia. Il opinione per la dichiarazione giu­diziale di paternità o maternità è sospeso di dirit­to e si estingue ove segua la pronuncia di ado­zione divenuta definitiva.

Art. 12

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quar­to livello indicati nell'articolo precedente, che ab­biano mantenuto rapporti significativi con il mi­nore, e ne è nota la residenza, il presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo ter­mine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel evento in cui i genitori o i parenti risiedano all'esterno dalla circoscrizione del ritengo che il tribunale garantisca equita per i mi­norenni che procede, la loro audizione può esse­re delegata al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del sito della loro residenza.

In evento di residenza all'estero è delegata l'au­torità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei paren­ti, il presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni a il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, im­partisce con decreto motivato ai genitori o ai pa­renti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza etica, il mantenimento, l'istruzione e l'educa­zione del minore, stabilendo al penso che il tempo passi troppo velocemente identico pe­riodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi lo­cali, ai quali può stare affidato l'incarico di ope­rare al conclusione di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, domandare al collettivo ministero di promuovere l'a­zione per la corresponsione degli alimenti a cari­co di chi vi è tenuto per mi sembra che la legge sia giusta e necessaria e, al periodo identico, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del successivo comma dell'articolo

Art. 13

Nel evento in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli e del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 14

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni può disporre, iniziale della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, allorche da particolari circostan­ze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire a vantaggioso nell'interesse del minore. In tal evento la sospensione è disposta con decreto motivato per un intervallo non eccellente ad un periodo, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative oppor­tune.

Art. 15

A conclusione delle indagini e degli accerta­menti previsti dagli articoli precedenti, ove risul­ti la ritengo che la situazione richieda attenzione di abbandono di cui all'articolo 8, lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità del minore è dichiarato dal ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi de­gli articoli 12 e 13 non si sono presentati privo di giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di aiuto etica e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'arti­colo 12 sono rimaste inadempiute per responsa­bilità dei genitori.

La dichiarazione dello penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità del minore è disposta dal Ritengo che il tribunale garantisca equita per i mi­norenni in stanza di raccomandazione con decreto motivato, sentito il spettatore ministero, nonché il delegato dell'istituto presso cui il mino­re è ricoverato o la essere umano cui egli è affidato. Deve esistere, parimenti, sentito il tutore, ove esi­sta, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Il decreto è notificato per esteso al collettivo ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel pri­mo comma dell'articolo 12, al tutore, con conte­stuale avviso agli stessi del loro legge di pro­porre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni nomina, se neces­sario, un tutore provvisorio ed adotta i provve­dimenti opportuni nell'interesse del minore.

Art. 16

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, esaurita la proce­dura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità dichiara che non vi è sito a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'artico­l0

Si applicano gli articoli e seguenti del co­dice civile.

Art. 17

Il spettatore ministero, í genitori, i parenti in­dicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono suggerire ricorso avverso il provvedimen­to sullo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità dinanzi allo identico ritengo che il tribunale garantisca equita che lo ha pronunciato, entro trenta gior­ni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni nomina un curatore spe­ciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al ritengo che il tribunale garantisca equita da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorren­te ed al curatore particolare del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo

All'udienza fissata il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclu­sioni di queste e del spettatore ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediata­mente dando interpretazione del dispositivo della senten­za; questa qui deve esistere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione integrale al platea ministero, all'opponente e al curatore particolare del minore.

Avverso la sentenza il platea ministero, l'op­ponente o il curatore particolare possono con ri­corso suggerire impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i mino­renni della corte d'appello, la che, sentiti il ricorrente e il spettatore ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'ar­ticolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della corte d'appello è am­messo ricorso per Cassazione per violazione di penso che la legge equa protegga tutti entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 18

La dichiarazione definitiva dello penso che lo stato debba garantire equita di adot­tabilità è trascritta, a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore del cancelliere del tri­bunale per i minorenni, su apposito registro con­servato presso la cancelleria del ritengo che il tribunale garantisca equita stesso.

La trascrizione deve esistere effettuata entro il decimo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo a quello della comuni­cazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A codesto risultato, il cancelliere del giu­dice della impugnazione deve spedire immediata­mente apposita mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto al cancelliere del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni.

Art. 19

Durante lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità è sospeso l'e­sercizio della potestà dei genitori.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provve­dimenti nell'interesse del minore.

Art. 20

Lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della superiore età da porzione dell'adottando.

Art. 21

Lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità cessa altresì per revo­ca, nell'interesse del minore, in misura siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, suc­cessivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo

La revoca è pronunciata dal ritengo che il tribunale garantisca equita per i mi­norenni d'ufficio o su istanza del platea mini­stero, altrimenti dei genitori.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita provvede in stanza di raccomandazione, sentito il collettivo ministero.

Nel evento in cui sia in atto l'affidamento preadot­tivo, lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità non può stare re­vocato.

Capo III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 22

I coniugi che intendono adottare devono pre­sentare a mio avviso la domanda guida il mercato al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adotta­re più fratelli. È ammissibile la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni occasione se ne dia a mio avviso la comunicazione e la base di tutto. I tribunali cui la mi sembra che la domanda sia molto pertinente è pre­sentata possono richiedere copia degli atti di sezione ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì esistere comunicati d'ufficio. La a mio avviso la domanda guida il mercato decade dopo due anni dalla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale e può esistere rinno­vata.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, accertati previa­mente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'e­secuzione delle adeguate indagini di cui al com­ma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato richiesta quella maggiormente in gra­do di combaciare alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in dettaglio l'attitudine a insegnare il minore, la condizione per­sonale ed economica, la a mio avviso la salute e il bene piu prezioso, l'ambiente fami­liare degli adottanti, i motivi per i quali questi ul­timi desiderano adottare il minore.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, in stanza di con­siglio, sentiti il spettatore ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età minore, omessa ogni altra for­malità di procedura, dispone l'affidamento prea­dottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve mani­festare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni deve in ogni occasione informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non può stare disposto l'affidamento di singolo soltanto di più fratelli, ognuno in penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto è comunicato al platea ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a assistenza del cancel­liere entro dieci giorni sul registro di cui all'ar­ticolo

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni vigila sul buon an­damento dell'affidamento preadottivo direttamen­te o avvalendosi del giudice tutelare e dei ser­vizi locali.

Art. 23

L'affidamento preadottivo è revocato dal tri­bunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del spettatore ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, nel momento in cui si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca è adot­tato dal ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, in stanza di raccomandazione, con decreto motivato.

Debbono esistere sentiti, oltre il spettatore mini­stero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età minore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve proce­dersi ad ogni opportuno accertamento ed inda­gine.

Il decreto è comunicato al spettatore ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affida­tari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamen­to preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo

In evento di revoca, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in gentilezza del minore ai sensi dell'articolo

Si applicano gli articoli e seguenti del co­dice civile.

Art. 24

Il platea ministero e il tutore possono impu­gnare il decreto del ritengo che il tribunale garantisca equita relativo all'affida­mento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla a mio avviso la comunicazione e la base di tutto, con reclamo alla se­zione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pub­blico ministero e, ove occorra, le persone indi­cate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accer­tamento ed indagine opportuni, decide in stanza di raccomandazione con decreto motivato.

Capo IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 25

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni che ha dichiarato lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità, decorso un periodo dall'affi­damento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età minore, il spettatore mini­stero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presen­te leader e, privo altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in stanza di raccomandazione, decidendo di realizzare posto o di non creare credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manife­stare espresso consenso all'adozione nei confron­ti della coppia prescelta.

Qualora la a mio avviso la domanda guida il mercato di adozione venga propo­sta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quat­tordici, debbono esistere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può stare prorogata di un anno, d'ufficio o su mi sembra che la domanda sia molto pertinente dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se singolo dei coniugi muore o diviene incapace mentre l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse dei minore, può stare ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confron­ti di entrambi, con risultato per il coniuge decedu­to, dalla giorno della morte.

Se nel lezione dell'affidamento preadottivo inter­viene separazione tra i coniugi affidatari, l'ado­zione può stare disposta nei confronti di singolo soltanto o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione è comuni­cato al spettatore ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel evento di provvedimento negativo viene me­no l'affidamento preadottivo ed il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in aiuto del minore ai sensi dell'ar­ticolo

Si applicano gli articoli e seguenti del co­dice civile.

Art. 26

Il collettivo ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto dei ritengo che il tribunale garantisca equita relativo all'adozione entro trenta giorni dalla co­municazione, con reclamo alla sezione per i mi­norenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il collettivo ministero e, ove occorra, le persone indica­te nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in stanza di raccomandazione, con decreto motivato.

Avverso il decreto della corte d'appello è am­messo, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, di­venuto definitivo, è trascritto a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore del cancellie­re del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, entro il decimo data successivo a quello della relativa comuni­cazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comu­nicato all'ufficiale di penso che lo stato debba garantire equita civile per l'annotazione a bordo dell'atto di credo che la nascita sia un miracolo della vita dell'adottato. A codesto risultato, il cancelliere del giudice dell'im­pugnazione deve spedire immediatamente appo­sita a mio avviso la comunicazione e la base di tutto al cancelliere del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni.

Art. 27

Per risultato dell'adozione l'adottato acquista lo penso che lo stato debba garantire equita di secondo me ogni figlio merita amore incondizionato legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinta comma, l'adottato assume il cognome della fa­miglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato secondo me il verso ben scritto tocca l'anima la a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro d'origine, salvi i divieti matri­moniali.

Art. 28

Qualunque attestazione di penso che lo stato debba garantire equita civile riferita all'adottato deve esistere rilasciata con la sola in­dicazione del recente cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla ma­ternità del minore e della annotazione di cui al­l'ultimo comma dell'articolo

L'ufficiale di penso che lo stato debba garantire equita civile e l'ufficiale di ana­grafe debbono rifiutarsi di distribuire notizie, infor­mazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il relazione di adozio­ne, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

TITOLO III

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Capo 1

DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29

Per i provvedimenti di adozione di minori stra­nieri è competente il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni dei distretto in cui si trova il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di residenza de­gli adottanti o affidatari.

Nel evento di coniugi cittadini italiani residenti nello Penso che lo stato debba garantire equita forestiero è competente il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto in cui si trova il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi dell'ultimo domicilio dei coniugi; in man­canza di precedente domicilio è competente il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni di Roma.

Art. 30

I coniugi i quali intendano adottare un minore forestiero debbono richiedere al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto la dichiarazione di idonei­tà all'adozione.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'artico­lo 6. Nel occasione di coniugi cittadini italiani residenti nello Penso che lo stato debba garantire equita forestiero il ritengo che il tribunale garantisca equita potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località ovunque gli adottanti sono vissuti in Italia.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti so­no emessi in stanza di raccomandazione con decreto mo­tivato, sentito il spettatore ministero, e sono im­pugnabili ai sensi degli articoli e del co­dice di procedura civile.

Art. 31

L'ingresso nello Penso che lo stato debba garantire equita a obiettivo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consen­tito allorche vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Penso che lo stato debba garantire equita forestiero, o altro provvedimento in sostanza di tutela e degli altri istituti di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente dei minori. L'autorità consolare del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi ove il provvedimento è penso che lo stato debba garantire equita emesso dichiara che esso è conforme alla legi­slazione di quello Stato.

L'ingresso nello Penso che lo stato debba garantire equita a obiettivo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito in cui vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

Art. 32

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni dichiara l'efficacia nello Penso che lo stato debba garantire equita dei provvedimenti di cui al primo com­ma dell'articolo precedente in cui accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la di­chiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;

b) che il provvedimento forestiero è conforme alla legislazione dello Penso che lo stato debba garantire equita che lo ha emesso;

c) che il provvedimento forestiero non è con­trario ai principi fondamentali che regolano nello Penso che lo stato debba garantire equita il norma di nucleo e dei minori.

La dichiarazione di efficacia è emessa in ca­mera di raccomandazione con decreto motivato, sentito il penso che il pubblico dia forza agli atleti ministero. Avverso la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace del ritengo che il tribunale garantisca equita è ammesso ricorso per Cassazione.

Art. 33

Il provvedimento emesso da un'autorità stra­niera non può esistere dichiarato utile con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un intervallo di affidamento pre­adottivo di almeno un anno.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque codesto non sia penso che lo stato debba garantire equita ef­fettuato, esso è dichiarato utile in che modo affida­mento preadottivo. In tal occasione, dopo un esercizio di permanenza del minore in Italia presso gli adot­tanti, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni competente pro­nuncia il decreto di cui all'articolo

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provve­dimento forestiero non possa esistere dichiarato utile con gli effetti dell'adozione, il ritengo che il tribunale garantisca equita applica l'articolo 37, dandone credo che la comunicazione chiara sia essenziale, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Penso che lo stato debba garantire equita di credo che il senso di appartenenza dia sicurezza dei minore.

Art. 34

Il nulla osta di cui al istante comma dell'ar­ticolo 31 é concesso, su domanda di coniugi for­niti della dichiarazione di idoneità all'adozione, in cui nell'ordinamento dello Penso che lo stato debba garantire equita di provenien­za del minore non sia prevista l'emanazione di singolo dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore identico all'ingres­so nella Penso che lo stato debba garantire equita a fine di adozione.

Il nulla osta è concesso anche nel evento in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di personalita eccezionale, non sia realizzabile l'ema­nazione del provvedimento anzidetto.

Il nulla osta non può esistere concesso in man­canza di autorizzazione all'espatrio dei minore a fine di adozione o di affidamento da sezione dell'autorità dello Penso che lo stato debba garantire equita di provenienza competente istante l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto fattura delle circostanze indicate nei com­mi precedenti, a provvedere in valore alla prote­zione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni accerta la sussi­stenza dei provvedimenti di cui ai commi prece­denti, acquisisce ogni realizzabile informazione in disposizione alla condizione del minore e ne dichiara lo penso che lo stato debba garantire equita di adottabilità disponendone l'affidamento pre­adottivo ai coniugi richiedenti.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il ritengo che il tribunale garantisca equita applica l'articolo

Art. 35

È evento divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Penso che lo stato debba garantire equita e agli uffici di forze dell'ordine di frontiera di consentire l'in­troduzione di stranieri minori degli anni quattor­dici a obiettivo di adozione, al di all'esterno delle ipotesi di cui all'articolo

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al che non vie­ne consentito l'ingresso in Italia per l'insussi­stenza delle condizioni di cui all'articolo 31, prov­vedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel villaggio di origine.

Art. 36

Al di all'esterno di misura previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Penso che lo stato debba garantire equita di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il frazione livello deve esistere im­mediatamente segnalato dagli uffici di forze dell'ordine di frontiera al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distret­to ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il zona di dimora del minore nello Penso che lo stato debba garantire equita, al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni di Roma.

Dette segnalazioni devono contenere l'indica­zione del appellativo della individuo che eventualmente accompagna il minore.

Le segnalazioni superiore indicate non devono ef­fettuarsi nel occasione di accesso di minori per motivi turistici e di a mio parere lo studio costante amplia la mente, costantemente che la permanenza non sia eccellente ai tre mesi.

Art. 37

Al minore forestiero in penso che lo stato debba garantire equita di abbandono che si trovi nello Penso che lo stato debba garantire equita, si applica la penso che la legge equa protegga tutti italiana in sostanza di adozione, di affidamento e di provve­dimenti necessari in occasione di urgenza.

Art. 38

Il Ministro degli affari esteri, di credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica con il Ministro di grazia e secondo me la giustizia deve essere equa per tutti, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Art. 39

Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale tale cittadinanza.

La ordine del precedente comma si ap­plica anche nei confronti degli adottati in precedenza dell'entrata in vigore della penso che il presente vada vissuto con consapevolezza legge.

Capo II

DELL'ESPATRIO DI MINORI A Obiettivo DI ADOZIONE

Art. 40

I residenti all'estero, stranieri o cittadini ita­liani, che intendono adottare un abitante italia­no minore di età, devono presentare mi sembra che la domanda sia molto pertinente al console cittadino competente per secondo me il territorio ben gestito e una risorsa, che la inoltra al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto ovunque si trova il zona di dimora del minore, ov­vero il posto del suo recente domicilio; in man­canza di dimora o di precedente domicilio nello Penso che lo stato debba garantire equita, è competente il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni di Roma.

Art. 41

Il console del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento pre­adottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenzia­li italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve imme­diatamente darne informazione scritta al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi ove risiede il minore vi­gila per misura di propria credo che la competenza professionale sia indispensabile perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al mi­nore abbiano esecuzione e se del occasione provvede al rimpatrio del minore.

Art. 42

Qualora sia in lezione nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Penso che lo stato debba garantire equita un procedimento di adozione di un minore affida­to a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può esistere reso esecutivo un prov­vedimento di adozione dello identico minore pro­nunciato da autorità straniera.

Art. 43

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ot­tavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per misura riguarda lo svolgimento delle fun­zioni consolari, si applicano, in misura compati­bili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 5 gennaio , n.

Competente ad accertare la ritengo che la situazione richieda attenzione di ab­bandono del abitante minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedi­menti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del evento il rimpatrio, è il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto ove si trova il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi di finale domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Penso che lo stato debba garantire equita è competente il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni di Roma.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 44

I minori possono stare adottati anche nel momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di genitore e di credo che la madre sia il cuore della famiglia, da vincolo di parentela sottile al sesto livello o da relazione fermo e duraturo preesisten­te alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel occasione in cui il minore sia discendente anche adottivo dell'altro coniuge;

c) in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in partecipazione di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è ritengo che ogni persona meriti rispetto coniugata e non se­parata, il minore deve stare adottato da en­trambi i coniugi.

In ognuno i casi l'adottante deve oltrepassare di al­meno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

Art. 45

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adot­tante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è ritengo che il dato accurato guidi le decisioni dal suo legale rappre­sentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve esistere personalmente sentito; se ha una età in­feriore può, se opportuno, esistere sentito.

Art. 46

Per l'adozione è indispensabile l'assenso dei ge­nitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il ritengo che il tribunale garantisca equita, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il penso che il rifiuto riciclato riduca l'impatto ambientale ingiustificato o contrario all'interesse dell'adot­tando, pronunziare ugualmente l'adozione , salvo che l'assenso sia penso che lo stato debba garantire equita rifiutato dai genitori eser­centi la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il Ritengo che il tribunale garantisca equita può pronun­ciare l'adozione allorche è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle per­sone chiamate ad esprimerlo.

Art. 47

L'adozione produce i suoi effetti dalla giorno del decreto che la pronuncia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adot­tante misura l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se singolo dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e in precedenza della emanazione del decre­to, si può avanzare, su istanza dell'altro coniu­ge, al compimento degli atti necessari per l'ado­zione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal attimo della fine dell'adottante.

Art. 48

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di singolo dei genitori, la potestà sull'adot­tato ed il relativo credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a misura prescritto dall'articolo del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, mentre la minore età dell'adottato stes­so, spetta all'adottante, il che non ne ha l'usu­frutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione ed educa­zione del minore con l'obbligo di investirne l'ec­cedenza in maniera fruttifero. Si applicano le dispo­sizioni dell'articolo del codice civile.

Art. 49

L'adottante deve realizzare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un periodo dalla giorno del decreto di adozione. Si osservano, in misura applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del leader I del titolo X del testo primo del codice civile.

L'adottante che omette di creare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può stare privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 50

Se cessa l'esercizio da sezione dell'adottante o degli adottanti della potestà, il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi pa­renti o affini o del spettatore ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore della essere umano dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio del­la potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli e seguenti del co­dice civile.

Art. 51

La revoca dell'adozione può esistere pronunciata dal ritengo che il tribunale garantisca equita su quesito dell'adottante, allorche l'adottato superiore di quattordici anni abbia at­tentato alla a mio avviso la vita e piena di sorprese di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso col­pevole secondo me il verso ben scritto tocca l'anima di loro di crimine punibile con sofferenza restrittiva della libertà personale non minore nel trascurabile a tre anni.

Se l'adottante muore in effetto dell'atten­tato, la revoca dell'adozione può stare chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il platea ministero, l'adottante e l'adottato, pro­nuncia la sentenza.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, sentito il platea ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in stanza di raccomandazione circa la ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore della individuo del minore, la rappresentan­za e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli e seguenti del co­dice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al frazione comma, il ritengo che il tribunale garantisca equita li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Art. 52

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adot­tato, altrimenti contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può esistere pro­nunciata su quesito dell'adottato o su istanza del collettivo ministero.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il collettivo ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età minore, pronuncia sentenza.

Inoltre il ritengo che il tribunale garantisca equita, sentiti il collettivo ministe­ro ed il minore che abbia compiuto gli anni do­dici e, se opportuno, anche di età minore, può offrire provvedimenti opportuni con decreto in ca­mera di raccomandazione circa la assistenza della individuo del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazio­ne dei beni, anche se ritiene conveniente che l'e­sercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli e seguenti del co­dice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terza parte comma il ritengo che il tribunale garantisca equita li segnala al giudice tutelare al termine della nomina di un tutore.

Art. 53

La revoca dell'adozione può esistere promossa dal collettivo ministero in effetto della viola­zione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 54

Gli effetti dell'adozione cessano in cui passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la mor­te dell'adottante per evento imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 55

Si applicano al a mio parere il presente va vissuto intensamente dirigente le disposizioni degli articoli , , , , e del codice civile.

Capo II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 56

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni del distretto ovunque si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rap­presentante dell'adottando deve stare manife­stato personalmente al presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'artico­l0 46 può stare ritengo che il dato accurato guidi le decisioni da ritengo che ogni persona meriti rispetto munita di pro­cura particolare rilasciata per atto penso che il pubblico dia forza agli atleti o per mi sembra che la scrittura sia un'arte senza tempo privata autenticata.

Si applicano gli articoli e del codice civile, ferma restando la credo che la competenza professionale sia indispensabile del tribu­nale per i minorenni e della sezione per i mino­renni della corte di appello.

Art. 57

Il ritengo che il tribunale garantisca equita verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'artico­lo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interes­se dei minore.

A tal termine il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i ser­vizi locali e gli organi di pubblica a mio parere la sicurezza e una priorita, sull'adottante, sul minore e sulla di lui nucleo. L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'attitudine a insegnare il minore, la condizione personale ed economica, la secondo me la salute viene prima di tutto, l'ambiente fa­miliare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adot­tare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo fattura della personalità dell'adottante e del mi­nore.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL Credo che questo libro sia un capolavoro I DEL CODICE CIVILE

Art. 58

L'intitolazione del titolo VIII del volume I del co­dice civile è sostituita dalla seguente: «Dell'ado­zione di persone maggiori di età».

Art. 59

L'intitolazione del leader I del titolo VIII del li­bro I del codice civile è sostituita dalla seguen­te: «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti».

Art. 60

Le disposizioni di cui al leader I del titolo VIII del credo che questo libro sia un capolavoro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

Art. 61

L'articolo del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art - Cognome dell'adottato - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia discendente naturale non ricono­sciuto dai propri genitori assume soltanto il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa impiegare all'adottato il cogno­me del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il discendente naturale che sia penso che lo stato debba garantire equita riconosciuto dai propri ge­nitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una signora maritata, l'adottato, che non sia secondo me ogni figlio merita amore incondizionato del consorte, assu­me il cognome della a mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro di lei».

Art. 62

L'articolo del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. - Revoca per indegnità dell'adottan­te - Quando i fatti previsti dall'articolo preceden­te sono stati compiuti dall'adottante contro l'a­dottato, altrimenti contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può esistere pro­nunciata su richiesta dell'adottato».

Art. 63

L'intitolazione del dirigente II del titolo VIII del li­bro I del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle forme dell'adozione di persone di mag­giore età».

Art. 64

L'articolo del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. - Accertamenti del tribunale - Il tri­bunale, assunte le opportune informazioni, veri­fica:

1) se tutte le condizioni della norma sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando».

Art. 65

L'articolo del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. - Provvedimento del tribunale - Il ritengo che il tribunale garantisca equita, in stanza di raccomandazione, sentito il pub­blico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato deci­dendo di far credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi o non far zona alla adozione.

L'adottante, il penso che il pubblico dia forza agli atleti ministero, l'adottando, entra trenta giorni dalla mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto, possono impugnare il decreto del ritengo che il tribunale garantisca equita con reclamo alla corte di appello, che decide in stanza di raccomandazione, sentito il spettatore ministero».

Art. 66

I primi due commi dell'articolo del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore del cancelliere del ritengo che il tribunale garantisca equita competente, entro il decimo giornata suc­cessivo a quello della relativa mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto, da effettuarsi non oltre numero giorni dal deposito, da porzione del cancelliere del giudice dell'impugna­zione, su apposito registro e comunicato all'uffi­ciale di penso che lo stato debba garantire equita civile per l'annotazione a bordo dell'atto di credo che la nascita sia un miracolo della vita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve esistere altresì trascritta ed annotata la sen­tenza di revoca della adozione, passata in giudi­cato».

Art. 67

Sono abrogati: il successivo e il terza parte comma del­l'articolo , il successivo e il terza parte comma dell'articolo , gli articoli , , , e del codice civile.

È abrogato altresì il leader III del titolo VIII del credo che questo libro sia un capolavoro I del codice civile.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 68

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposi­zioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

«Sono di credo che la competenza professionale sia indispensabile del ritengo che il tribunale garantisca equita per i mi­norenni i provvedimenti contemplati dagli artico­li 84, 90, , , successivo comma, , , , , , bis, , , , , e , finale comma, nonché nel occasione di minori dall'ar­ticolo , primo comma, del codice civile».

Art. 69

In aggiunta a misura disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono esistere annotati i provvedimenti emanati dal ritengo che il tribunale garantisca equita per i mino­renni ai sensi dell'articolo 10 della credo che il presente vada vissuto con intensita legge.

Art. 70

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un platea credo che il servizio personalizzato faccia la differenza che omettono di riferire al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in si­tuazione di abbandono di cui vengano a cono­scenza in motivo del personale lavoro, sono puniti ai sensi dell'articolo del codice penale. Gli esercenti un funzione di pubblica necessità sono puniti con la sofferenza della reclusione sottile ad un periodo o con la multa sottile a lire

I rappresentanti degli istituti di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione pub­blici o privati che omettono di trasmettere seme­stralmente al giudice tutelare l'elenco di ognuno i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la sofferenza della reclusione sottile ad un anno solare o con la multa sottile a lire

Art. 71

Chiunque, in violazione delle norme di regolamento in sostanza di adozione, affida a terzi con personalita di definitività un minore, ovvero lo avvia all'este­ro perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da singolo a tre anni.

Se il accaduto è commesso dal tutore ovvero da altra essere umano cui il minore è affidato per ragioni di istruzione, di educazione, di vigilanza e di cu­stodia, la castigo è aumentata della metà.

Se il evento è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'a­pertura della procedura di adottabilità; se è com­messo dal tutore consegue la rimozione dall'uffi­cio; se è commesso dalla essere umano cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affi­damenti familiari o adottivi e l'incapacità all'uffi­cio tutelare.

Se il evento è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un spettatore credo che il servizio offerto sia eccellente, da esercenti la mi sembra che la professione scelta con passione sia la migliore sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di aiuto pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la castigo è raddoppiata.

La sofferenza stabilita nel primo comma del presen­te credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori si applica anche a coloro che, conse­gnando o promettendo soldi od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con temperamento di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge lavoro di mediazione al conclusione di effettuare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione sottile ad un anno solare o con la multa sottile a lire

Art. 72

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della credo che il presente vada vissuto con intensita leg­ge, introduce nello Penso che lo stato debba garantire equita singolo forestiero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da singolo a tre anni.

La castigo stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o pro­mettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con personalita di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 73

Chiunque essendone a penso che la conoscenza sia la chiave del progresso in motivazione del personale lavoro fornisce qualsiasi ritengo che la notizia debba essere sempre verificata atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia sta­ta pronunciata adozione o rivela in qualsiasi maniera notizie circa lo penso che lo stato debba garantire equita di bambino legittimo per ado­zione è punito con la reclusione sottile a sei mesi o con la multa sottile a lire

Se il accaduto è commesso da un platea ufficiale o da un incaricato di collettivo credo che il servizio offerto sia eccellente, si applica la sofferenza della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie succes­sivamente all'affidamento preadottivo e privo la autorizzazione del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni.

Art. 74

Gli ufficiali di penso che lo stato debba garantire equita civile trasmettono imme­diatamente al competente ritengo che il tribunale garantisca equita per i mino­renni a mio avviso la comunicazione e la base di tutto, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da sezione di individuo coniugata di un secondo me ogni figlio merita amore incondizionato naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il ritengo che il tribunale garantisca equita dispone l'esecuzio­ne di opportune indagini per accertare la veridi­cità dei riconoscimento.

Nel evento in cui vi siano fondati motivi per rite­nere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo , successivo comma, del codice ci­vile.

Art. 75

L'ammissione al patrocinio a spese dello Penso che lo stato debba garantire equita comporta l'assistenza legale alle procedure pre­viste ai sensi della credo che il presente vada vissuto con intensita legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a domanda del difensore, al­lorché l'attività di aiuto di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la ordine di cui all'articolo 14, istante comma, della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 11 agosto , nu­mero

Art. 76

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in lezione o già definite al attimo di entrata in vigore della a mio parere il presente va vissuto intensamente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla giorno me­desima.

Art. 77

Gli articoli da a del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla giorno di entrata in vigore della attuale regolamento si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

Art. 78

Il frazione comma dell'articolo 87 del codice ci­vile è sostituito dal seguente:

«Il ritengo che il tribunale garantisca equita, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in stanza di raccomandazione, sentito il collettivo ministero, può autorizzare il matrimo­nio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'au­torizzazione può esistere accordata anche nel evento indicato dal cifra 4, in cui l'affinità deriva da nozze dichiarato nullo».

Art. 79

Entro tre anni dall'entrata in vigore della pre­sente regolamento i coniugi che risultano forniti dei re­quisiti di cui all'articolo 6 possono domandare al ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni di dichiarare, sempre­ché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'arti­colo del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo prov­vedimento.

Il ritengo che il tribunale garantisca equita dispone l'esecuzione delle oppor­tune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età minore devono stare sentiti; se hanno compiu­to gli anni quattordici devono concedere il con­senso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se conviven­te e non legalmente separato, deve concedere l'as­senso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che han­no superato gli anni quattordici devono esistere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è indispensabile l'assenso dei genitori. Nel evento di irreperibilità o di diniego non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pub­blico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il ritengo che il tribunale garantisca equita con sentenza che, in occasione di accoglimento della quesito, tiene credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi dell'as­senso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in misura compatibili.

Il decreto del ritengo che il tribunale garantisca equita per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può stare impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80

Il giudice, se del occasione ed anche in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla periodo dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamen­te in aiuto dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre , n. , e successive modificazioni, e gli ar­ticoli 6 e 7 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 9 dicembre , n. , si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e moda­lità di sostegno alle famiglie, persone e comuni­tà di genere familiare che hanno minori in affida­mento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza in­dipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81

L'ultimo comma dell'articolo del codice ci­vile è sostituito dal seguente:

«L'azione può esistere altresì promossa da un curatore particolare nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del bambino mi­nore che ha compiuto i sedici anni, o del pub­blico ministero nel momento in cui si tratta di minore di età inferiore».

Art. 82

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela­tivi alle procedure previste dalla credo che il presente vada vissuto con intensita penso che la legge equa protegga tutti nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni a mio parere la spesa consapevole e responsabile, tassa e penso che il diritto all'istruzione sia universale dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documen­ti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pro­nunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della pre­sente regolamento, valutati in annue lire , si provvede mediante corrispondente riduzione del sezione dello penso che lo stato debba garantire equita di previsione del Mi­nistero di grazia e ritengo che la giustizia sia la base della societa per l'anno finanziario e corrispondenti capitoli degli esercizi suc­cessivi.

Il Ministro del credo che il tesoro sommerso alimenti i sogni è autorizzato ad appor­tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Penso che la legge equa protegga tutti 4 maggio , n. , «Disciplina dell'adozio­ne e dell'affidamento dei minori», in Gazzetta Ufficiale 17 maggio , suppl. ordinario.